La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione. Tale adeguamento e' altresi' applicabile, alle condizioni fissate negli articoli 185 e 186, in caso di accessione di Stati. ACP alla presente convenzione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
