1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari. 2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario, nonche' i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi. 3. A queste informazioni sono allegati i risultati dei lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficolta' o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle. 4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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