1 Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o programma per cui e' stata presa una decisione di finanziamento, da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti e' allegato all'accordo di finanziamento. 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', ed il mutuatario.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art115 · fonte del testo

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