1. a) La Comunita' istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP o gli altri eventuali beneficiari.

  • b)L'istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi, in particolare sugli aspetti economici, sociali, tecnici, finanziari ed amministrativi.
  • c)L'istruzione deve garantire che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2. 2. I criteri utilizzati per l'istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti:
  • a)i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorita' dello Stato ACP. Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente convenzione;
  • b)l'efficacia dei progetti e programmi e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, economico e finanziario; vengono esaminate le possibili varianti;
  • c)la possibilita' di esecuzione dei progetti e programmi e' valutata per i vari operatori economici interessati, che si tratti dello Stato, di un'impresa o di enti locali. Questa parte dell'istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione. Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilita' effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi, soprattutto finanziari, necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti, nonche' alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto. A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilita' di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali;
  • d)quanto alla redditivita', l'istruzione e' diretta ai vari effetti attesi del progetto, soprattutto sugli effetti fisici, economici, sociali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi;
  • e)l'istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti. Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull'ambiente. 3. Le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati e che incidono sull'efficacia, sulla possibilita' di esecuzione e sulla redditivita' dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell'istruzione di questi ultimi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art112 · fonte del testo

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