[1]patente ed exequatur

[2]1. Il capo dell'ufficio consolare e' munito dallo Stato di invio della patente consolare, trasmessa per via diplomatica allo Stato di residenza, che deve attestare i nomi, il cognome e il suo rango, nonche' la classe, la circoscrizione e la sede dell'ufficio consolare. 2. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni attraverso una autorizzazione dello Stato di residenza accordatagli sotto forma di exequatur. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni da parte dello Stato di residenza. In questo caso, le disposizioni della presente convenzione sono a lui applicabili.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art3 · fonte del testo

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