[1]di uffici consolari

[2]1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione vengono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti. 3. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza e' richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un ufficio consolare esistente, fuori della sede di quest'ultimo. 4. Il numero dei funzionari e degli impiegati consolari viene concordato dalle due Parti contraenti, tenendo conto delle necessita' e del volume del lavoro di ciascun ufficio consolare definiti dallo Stato di invio. 5. Il funzionario consolare esercita le sue funzioni nella circoscrizione consolare. Egli puo' esercitare le funzioni al di fuori della circoscrizione consolare con il consenso dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art2 · fonte del testo

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