Le autorita' dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui e' necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi. Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, puo' proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art17 · fonte del testo

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