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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme sull'emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle societa' per azioni, con le seguenti modificazioni:
[9]Nel titolo e nell'articolo unico, dopo la parola «norme» sono aggiunte le altre: «sulla disciplina della costituzione e».
[10]All'articolo 1, comma 1°, alle parole: «societa' per azioni», sono sostituite le seguenti: «societa' aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale con capitale non inferiore a un milione di lire».
[11]L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
[12]«Non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente articolo gli aumenti di capitale che le societa' per azioni, esistenti alla entrata in vigore del nuovo Codice civile, delibereranno entro il 30 giugno 1945, a norma dell'art. 206 delle «disposizioni transitorie» del nuovo Codice civile, approvate con R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, per adeguare il capitale sociale al minimo previsto dal nuovo Codice».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[14]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]MUSSOLINI - RICCI- GRANDI - DI REVEL
[17]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
