[1]ARTICOLO XXVI (Depositario)

  • a)Il Governo della Repubblica Francese e' il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazioni a titolo provvisorio nonche' le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
  • b)La Convenzione sara' depositata negli archivi del Depositario. Questi ne trasmettera' copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
  • c)Il depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
  • i)a tutte le firme della Convenzione;
  • ii)al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • iii)all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione;
  • iv)all'entrata in vigore della Convenzione.
  • v)a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla lettera d) dell'articolo XXII della Convinzione;
  • vi)alla nomina del Direttore generale, ad eventuali pareri contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla lettera a) dell'articolo XIII della Convenzione;
  • vii)all'adozione e all'entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla Convenzione;
  • viii)a tutte le notifiche di recesso;
  • ix)a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una Parte sia considerata come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
  • x)a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
  • xi)a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo XVIII della Convenzione;
  • xii)a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio dei diritti;
  • xiii)a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla Convenzione.
  • d)Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]APERTA alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxxvi · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari