ARTICOLO XXI (Depositario)

  • a)Il Governo della Repubblica Francese e' Depositario della Convenzione, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonche' le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle decisioni di recesso da EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
  • b)La Convenzione e' depositata negli archivi del Depositario. Quest'ultimo ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione, ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
  • c)Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, e, se necessario, l'Unione internazionale delle Telecomunicazioni:
  • i)di ogni firma della Convenzione;
  • ii)del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • iii)dell'inizio del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo a) dell'articolo XVII della Convenzione;
  • iv)dell'entrata in vigore della Convenzione;
  • v)di ogni domanda di applicazione provvisoria, in conformita' al paragrafo d) dell'articolo XVII della Convenzione.
  • vi)della nomina del Segretaria esecutivo, di cui al paragrafo a) dell'articolo X della Convenzione;
  • vii)dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento alla Convenzione;
  • viii)di ogni notifica di recesso;
  • ix)di ogni decisione dell'Assemblea delle Parti, di cui al paragrafo b) dell'articolo XIII della Convenzione, che considera una Parte come essendosi ritirata da EUTELSAT;
  • x)di ogni altra notifica o comunicazione relativa alla Convenzione.
  • d)Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmette una copia certificata conforme della Convenzione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Aperta alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottandue, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico originale. Stati Membri di EUTELSAT: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, [Repubblica Federale di Germania], Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Licchtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Vaticano.

Testo vigente dal 6 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167~convenzione-artxxi · fonte del testo

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