Art. 8
- a)La presente Convenzione entrera' in vigore tra i primi due Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data di deposito del secondo strumento di ratifica.
- b)Per ciascuno Stato firmatario che ratifichera' la Convenzione dopo il secondo deposito, essa entrera' in vigore sei mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
