[1]Avvio della procedura

[2]Se nei confronti dell'individuo ricercato e' stata presentata una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione, l'estradizione ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo non e' subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti di cui all'articolo 12 della Convenzione. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 - 5 del presente Protocollo e della decisione definitiva in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata, la Parte richiesta considera sufficienti le seguenti informazioni, comunicate dalla Parte richiedente:

  • a)l'identita' della persona ricercata, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;
  • b)l'autorita' che richiede l'arresto;
  • e)l'esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo e' ricercato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione;
  • d)la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva, con indicazione della parte eventualmente gia' eseguita;
  • e)le informazioni concernenti la prescrizione e la sua interruzione;
  • f)una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'individuo ricercato;
  • g)nella misura del possibile, le conseguenze del reato;
  • h)se l'estradizione e' richiesta ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva, l'indicazione se e' stata pronunciata in contumacia. In deroga al paragrafo 1, se le informazioni fornite in virtu' dello stesso paragrafo non sono sufficienti per potersi pronunciare sull'estradizione, la Parte richiesta puo' richiedere informazioni complementari. Se la Parte richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l'articolo 12 della Convenzione, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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