[1]ARTICOLO XXII. Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui sara' stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avra' depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxxii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari