Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e la trasmissione di proprieta' illecite, gli Stati parti, della presente Convenzione s'impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno o piu' servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano gia' stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate: (a) contribuire all'elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprieta' illecite di beni culturali importanti; (b) costituire e tenere aggiornato sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale; (c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, ateliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; (d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche; (e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole; (f) esercitare un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione; (g) vigilare affinche' un'appropriata pubblicita' venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari