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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970
Legge 30 ottobre 1975, n. 873
- Aggiornato al
- 24 febbraio 1976
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione…
- Art. 3Sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprieta'…
- Art. 4Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali…
- Art. 5Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importazione…
- Art. 6Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) a istituire un certificato…
- Art. 7Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) ad adottare tutte le misure…
- Art. 8Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni penali o…
- Art. 9Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale e' messo in…
- Art. 10Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) a ridurre mediante…
- Art. 11Vengono considerate come illecite la esportazione e il trasferimento di proprieta'…
- Art. 12Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei…
- Art. 13Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano inoltre, nel quadro della…
- Art. 14Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati…
- Art. 15La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di…
- Art. 16Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che…
- Art. 17Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al concorso tecnico…
- Art. 18La presente Convenzione e' redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro…
- Art. 19La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o all'accettazione degli Stati membri…
- Art. 20La presente Convenzione e' aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membro…
- Art. 21La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo…
- Art. 22Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validita' si estende…
- Art. 23Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avra' la facolta' di denunciare la…
- Art. 24Il Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura…
- Art. 25La presente Convenzione potra' essere riveduta dalla Conferenza Generale…
- Art. 26Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione…
