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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000 · Legge 3 giugno 2011, n. 87
- Aggiornato al
- 21 giugno 2011
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- Art. 1Allegato CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL LIBANO PER EVITARE LE…
- Art. 2IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava…
- Art. 14PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato…
- Art. 15LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari…
- Art. 16COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni…
- Art. 17ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e…
- Art. 19FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Una persona fisica che e' o era residente di uno…
- Art. 21STUDENTI ED APPRENDISTI 1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro…
- Art. 22ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 23DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 26SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 27AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 29LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
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