L'estradizione sara' rifiutata:

  • a)se le infrazioni per le quali e' domandata sono state commesse nello Stato richiesto;
  • b)se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto;
  • c)se all'atto di ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto, l'azione penale o la pena e' estinta in base alla legislazione dello Stato richiedente o di quello richiesto;
  • d)se le infrazioni sono state commesse da uno straniero, fuori del territorio dello Stato richiedente e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio. La estradizione potra' essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali, nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art20 · fonte del testo

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