1. Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalita' turca che si spostano all'interno della Comunita' e delle loro famiglie residenti nella Comunita'. 2. Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalita' turca, secondo modalita' da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunita'. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunita' di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia. 3. Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunita'. 4. Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidita' acquisite in virtu' delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportati in Turchia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunita' se essi prevedono un regime piu' favorevole ai cittadini turchi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art39 · fonte del testo

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