In proporzione della quota sottoscritta del capitale della Banca, gli Stati membri si impegnano a rendersi garanti verso la Banca, rinunciando al beneficio della escussione, di tutti gli impegni finanziari e pecuniari derivanti per i suoi mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione dell'articolo 9 del Protocollo finanziario, nei limiti di un importo equivalente a 25 milioni di unita' di conto. Gli impegni derivanti dalle disposizioni del paragrafo precedente formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~accordo-art11 · fonte del testo

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