[1]1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.

[2]2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-122-art6 · fonte del testo

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