[1]Richieste di assistenza

[2]I. Nell'ambito del presente Accordo, le Autorita' delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. L'Autorita' richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette giorni. Le richieste di assistenza contengono: il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; informazioni dettagliate sul caso; lo scopo e i motivi della richiesta; una descrizione dell'assistenza richiesta; qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta. 3. L'Autorita' richiedente sara' informata entro un ragionevole periodo di tempo di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 4. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' richiesta, quest'ultima provvede a comunicarlo entro un ragionevole periodo di tempo all'Autorita' richiedente e ad inoltrare l'istanza all'Autorita' competente. 5. L'Autorita' richiesta puo' chiedere tutte le informazioni necessarie all'adeguata esecuzione della richiesta. 6. L'Autorita' richiesta informa al piu' presto l'Autorita' richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta. 7. La richiesta puo' anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol e tali richieste verranno attuate in conformita' alle regole e procedure Interpol.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art4 · fonte del testo

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