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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese con la seguente modificazione: Alla tabella annessa al precitato R. decreto-legge 3 luglio 1930, e' sostituita la seguente: Tariffa in vigore della tassa sui marmi scavati nel comune di Carrara:
- a)Marmi paonazzi tanto in blocchi riquadrati quanto informi, limite massimo per tonnellata................. L. 63
- b)Marmi statuari, limite massimo per tonnellata....... » 53
- c)Marmi greggi ordinari, venati, bardigli, limite massimo per tonnellata........................... » 38
- d)Marmi segati in tavole e lastre, limite massimo per tonnellata. ................................ » 35
- e)Croste e lastre di marmo, anche di forma rettangolare, la cui lunghezza massima non superi il lato della quadretta di maggiori dimensioni, limite massimo per tonnellata........... » 23
- f)Marmi lavorati e quadrette, limite massimo per tonnellata. » 23
- g)Mortai e granulati, limite massimo per tonnellata..... » 13
[5]E' in facolta' del Comune di procedere, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a ripartire il gettito del tributo fra tutti gli enti interessati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Mosconi - Bottai.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
