Ciascuno dei due Governi concede i seguenti vantaggi fiscali all'Istituto di cultura dell'altro Stato:

  • 1)l'esonero da tutte le tasse di qualsiasi nome (statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente), siano esse a titolo continuativo o una volta tanto, in quanto tali tasse si riferiscano al ripristino, alla organizzazione ed alle attivita' degli Istituti di cultura specificate nei precedenti articoli del presente Accordo;
  • 2)l'esonero dalle imposte reali per i beni immobili adoperati per gli scopi degli Istituti di cultura;
  • 3)l'esonero dai pagamenti dei diritti doganali e delle altre tasse d'importazione, per quanto riguarda l'attrezzatura degli Istituti di cultura nonche' il loro materiale didattico, di studio e scientifico.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art4 · fonte del testo

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