Ciascuno dei due Governi potra' valersi del proprio Istituto di cultura quale organo di coordinamento e di esecuzione dei compiti previsti nel presente Accordo, come pure di ogni altra iniziativa intesa a intensificare i rapporti culturali fra i due Paesi. I due Governi si assicurano reciprocamente di accordare all'istituto di cultura dell'altro Stato le maggiori agevolazioni possibili per facilitare, sotto ogni riguardo, il conseguimento degli scopi predetti.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art3 · fonte del testo

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