Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivi in Italia l'art. 12 dell'Accordo italo-libico 2 ottobre 1956 e la nota annessa, nella parte relativa al trasferimento all'Istituto libico delle assicurazioni sociali delle obbligazioni derivanti dalle posizioni assicurative acquisite nei confronti dell'INPS dai cittadini italiani residenti in Libia alla data del 1 luglio 1957. Invero, tale trasferimento è stato determinato dalla impossibilità per lo Stato italiano di mantenere in funzione nella Libia, divenuta uno Stato indipendente e sovrano, i nostri istituti di assicurazioni sociali e dalla necessità di garantire ai cittadini italiani residenti in Libia, che non avessero ancora maturato il diritto a pensione, il conseguimento dei benefici assicurativi mediante l'unificazione della posizione assicurativa anteriore con quella che veniva a crearsi nel paese di residenza. Per queste ragioni, la clausola dell'accordo relativa al trasferimento delle pensioni assicurative dei nostri concittadini all'Ente libico (ispirata altresì alla legittima presunzione che i cittadini italiani rimasti in Libia alla data del 1 luglio 1957 vi sarebbero restati a risiedere anche per l'avvenire) non presenta alcun aspetto che contrasti con i principi di giustizia e di razionalità. Ed è irrilevante sul piano costituzionale il fatto che il trattamento pensionistico corrisposto dall'Ente libico non sia idoneo ad assicurare ai lavoratori italiani "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" perché non può essere riferito allo Stato italiano quanto è intervenuto ad opera dello Stato libico dopo il trasferimento delle pensioni assicurative dei nostri connazionali.
Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~art2 · fonte del testo
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