Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo guanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, primo comma, le parole: «Per la determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili oggetto di trasferimento sia per atto tra vivi che per causa di morte, tanto a titolo oneroso che a titolo gratuito, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie, di successione e diritti catastali», sono sostituite con le seguenti: «Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali».
[10]All'art. 7, dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[12]Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 22 dicembre 2008
