[1]Articolo XI

[2]La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati l'avranno firmata senza riserva di accettazione o avranno depositato il proprio strumento di accettazione o di adesione. Essa entrera' in vigore per il Governo che la accetti o vi aderisca successivamente, sessanta giorni dopo il deposito dello strumento di accettazione o di adesione.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artxi · fonte del testo

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