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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965
Legge 8 maggio 1971, n. 831
- Aggiornato al
- 19 ottobre 1971
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. iALLEGATO A CONVENZIONE SULLA FACILITAZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE I…
- Art. iiArticolo II (1) I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformita' delle…
- Art. iiiArticolo III I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu'…
- Art. ivArticolo IV Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli…
- Art. vArticolo V (1) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verra' interpretato…
- Art. viArticolo VI Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato: (a) "Norme" sono quei…
- Art. viiArticolo VII (1) L'Allegato alla presente Convenzione puo' essere emendato dai Governi…
- Art. viiiArticolo VIII (1) Ogni Governo contraente per il quale sia impossibile conformarsi ad una…
- Art. ixArticolo IX Il Segretario-Generale indira' una Conferenza dei Governi contraenti per la…
- Art. xArticolo X (1) La presente Convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire…
- Art. xiArticolo XI La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in…
- Art. xiiArticolo XII Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti…
- Art. xiiiArticolo XIII (1) (a) Le Nazioni Unite, nei casi in cui amministrino un territorio, od…
- Art. xivArticolo XIV Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi firmatari, tutti i Governi…
- Art. xvArticolo XV La presente Convenzione, unitamente al suo Allegato, sara' depositata presso…
- Art. xviArticolo XVI La presente Convenzione ed il suo Allegato saranno redatti nelle lingue…
