[1]Protocollo n. 25 concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Danimarca mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunita' sono i seguenti: - D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico; - DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato; - circuito a gas ad alta temperatura; - strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale; - "reliability"; - fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore; - prove di materiali ed attrezzature in pila. 4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunita' ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' o degli Stati membri al Centro di Riso, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-25-art1 · fonte del testo

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