Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1972 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonche' tra i nuovi Stati membri e' abolita al 1 gennaio 1973. Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1972 e' ridotta al livello di quest'ultima al 1 gennaio 1973.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art35 · fonte del testo

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