In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i principi relativi ai regimi generali d'aiuti a finalita' regionale, elaborati nel quadro dell'applicazione degli articoli dai 92 a 94 del trattato CEE e contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 giugno 1971 nonche' nella risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 ottobre 1971, s'applicano ai nuovi Stati membri al piu' tardi al 1 luglio 1973. Tali testi saranno completati per tener conto della nuova situazione della Comunita' dopo l'adesione, affinche' tutti gli Stati membri si trovino nella stessa situazione nei loro confronti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art154 · fonte del testo

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