1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 121 a 126, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra i nuovi Stati membri e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art120 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari