1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto quando gli e' impossibile restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta. 2. Esso puo', tuttavia, dichiarare la risoluzione:

  • a)se la cosa, o parte di essa, e' perita o si e' deteriorata in conseguenza del difetto che giustifica la risoluzione;
  • b)se la cosa, o parte di essa, e' perita o si e' deteriorata in conseguenza dell'esonero prescritto dall'art. 38;
  • c)se il compratore, prima della scoperta del difetto di conformita', ha consumato o trasformato la cosa secondo l'uso normale;
  • d)se l'impossibilita' di restituire la cosa o di restituirla nello stato in cui il compratore l'ha ricevuta non e' dovuta al fatto di quest'ultimo o di persona di cui esso risponda;
  • e)se la deteriorazione o la trasformazione sono di portata irrilevante.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art79 · fonte del testo

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