1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunita' si impegna a garantire la possibilita' di fissare anticipatamente, a piu' lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati. Detta fissazione anticipata puo' avere la durata di un anno ed e' applicata ogni anno durante il periodo di validita' della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione e' fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione. 2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art34 · fonte del testo

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