1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convengono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli. 2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti:

  • a)durata di quaranta anni e
  • b)dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni
  • c)questi prestiti producono un interesse annuo dell'1% tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50%. 3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti:
  • a)il tasso d'interesse e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito;
  • b)se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che e' automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%;
  • c)l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, e' imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed e' versato direttamente alla Banca;
  • d)i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto, tale durata non puo' superare 25 anni. Tali prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art196 · fonte del testo

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