1. Gli interventi finanziati dalla Comunita' sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunita' in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti. 2. Spetta agli Stati ACP:

  • a)definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi;
  • b)scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunita';
  • c)preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi di azioni;
  • d)elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
  • e)eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita';
  • f)gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente:
  • a)definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica;
  • b)adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario;
  • c)istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorita' e conformi alle disposizioni della presente convenzione;
  • d)prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti;
  • e)valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione;
  • f)accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 4. Spetta alla Comunita' prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art192 · fonte del testo

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