[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:
[8]Nella tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali » sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:
[9]« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato eseguito da una ditta: compenso spettante per ogni collaudo (4) ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 4 aprile 1935 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 10 giugno 1935
