1. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. 2. Ogni Stato contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento tre anni dopo l'entrata in vigore nei confronti di questo Stato, inviando una notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' la denunzia agli altri Stati contraenti. 3. La denunzia avra' effetto alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana. La presente Convenzione, redatta in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art25 · fonte del testo

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