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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967
Legge 21 giugno 1971, n. 806
- Aggiornato al
- 11 ottobre 1971
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'ITALIA, IL…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione, si intendono per leggi doganali le disposizioni…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si adoperano per armonizzare le…
- Art. 4Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si comunicano, a richiesta, ogni…
- Art. 5Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano le liste di merci che…
- Art. 6L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente esercita, di propria iniziativa o a…
- Art. 7Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si forniscono scambievolmente, a…
- Art. 8L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente comunica all'Amministrazione doganale…
- Art. 9L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministrazioni…
- Art. 10Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti adottano disposizioni affinche' i loro…
- Art. 11I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di uno degli Stati…
- Art. 12A richiesta dei tribunali o autorita' di uno Stato contraente, aditi su infrazioni alle…
- Art. 13A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione…
- Art. 14Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente competenti per la…
- Art. 15Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti possono addurre, a titolo di prova…
- Art. 16Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione…
- Art. 17A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, quella dello Stato, a…
- Art. 18Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare…
- Art. 20Le informazioni, comunicazioni e documenti ottenuti possono essere utilizzati unicamente…
- Art. 21Nessuna richiesta di assistenza puo' essere formulata se l'Amministrazione doganale dello…
- Art. 22L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le…
- Art. 23Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applicazione della…
- Art. 24La presente Convenzione sara' ratificata o approvata e gli strumenti di ratifica o di…
- Art. 25La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. 2. Ogni Stato contraente…
