[1]Coproduzioni multilaterali

[2](1) Le Autorita' competenti considerano favorevolmente la possibilita' di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana, della Repubblica Dominicana e di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva. (2) L'apporto finanziario minoritario non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non puo' superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art6 · fonte del testo

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