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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sull'abolizione della pena di morte · Legge 2 gennaio 1989, n. 8
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983
- Aggiornato al
- 16 gennaio 1989
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI…
- Art. 2Stato puo' prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo…
- Art. 3e' autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art…
- Art. 4e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 64…
- Art. 5Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica…
- Art. 6Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli…
- Art. 7presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 8Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data…
- Art. 9Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio…
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