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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina, i rapporti di condominio sulle case, con le seguenti modificazioni:
[8]L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
[9]«Costituiscono proprieta' comune le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i portoni d'ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti costitutive dell'edificio che non possono essere oggetto di proprieta' esclusiva, la rete della fognatura, e i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manufatti che sono indispensabili alla conservazione o all'uso comune dell'edificio.
[10]«Le cose anzidette non sono soggette a divisione. I diritti di ciascun partecipante sulle cose medesime sono proporzionali al valore del piano o frazione di piano che gli appartiene.
[11]«Qualora vi sia un titolo che disponga in modo diverso da quanto e' stabilito nei comma precedenti, i diritti dei singoli condomini sono determinati dal titolo».
[12]L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
[13]«Le deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti.
[14]«Esse debbono essere notificate ai condomini assenti.
[15]«Qualora le deliberazioni risultino lesive dei diritti dei partecipanti al condominio, colui che dissente puo' ricorrere al tribunale, o al pretore, nei luoghi in cui non risieda il tribunale. «Il reclamo all'autorita' giudiziaria non e' piu' ammesso qualora sia decorso un anno dalla data della deliberazione per i dissenzienti o dalla data della notifica per gli assenti».
[16]Al primo comma. dell'art. 29 e' sostituito il seguente:
[17]« Divenuto definitivo, il regolamento di condominio, a cura dell'amministratore, e' depositato entro 30 giorni presso l'Associazione territoriale della proprieta' edilizia, per conoscenza degli interessati».
[18]All'art. 30 e' sostituito il seguente:
[19]«Le norme del regolamento di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini e per i loro successori a titolo universale o particolare».
[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
[21]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII
[22]VITTORIO EMANUELE
[23]MUSSOLINI - DE FRANCISCI
[24]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
