[1]fiscale dei locali consolari

[2]1. I locali consolari e la residenza del Capo dell'ufficio consolare, siano essi di proprieta' dello Stato d'invio o in locazione, sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi genere, nazionale, regionale, provinciale, comunale, purche' non si tratti di tasse percepite quale remunerazione per servizi particolari. 2. In caso di immobili tenuti in locazione, l'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 non verra' applicata, se le imposte o le tasse, conformemente alle leggi dello Stato di residenza, non sono a carico del locatario.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art26 · fonte del testo

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