[1]' dei locali consolari

[2]1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari, salvo che con il consenso del Capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio. 2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare le misure adeguate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillita' dell'ufficio consolare sia turbata o ne sia sminuita la dignita'. 3. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i suoi mezzi di trasporto, non possono, in nessun caso essere oggetto di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita'. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art25 · fonte del testo

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