[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea (Roma, 17 settembre 1968).

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania nell'intento di impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette, derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

  • 1)Le norme contemplate dagli articoli 4, 11, numero 1, lettera c) e 12, secondo comma, lettera c) della Convenzione del 31 ottobre 1925 fra l'Italia e la Germania per impedire le doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette, concernenti le imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione marittima e dal patrimonio costituito da tali imprese, trovano la loro applicazione anche ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, nonche' al reddito del patrimonio costituito dalle medesime.
  • 2)Il numero 1) del presente articolo si applica anche nei confronti della partecipazione ad un pool, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
  • 3)La definizione "esercizio di imprese della navigazione aerea" significa, nell'applicazione del presente Accordo, l'esercizio attuato nel traffico aereo internazionale da parte di proprietari o di noleggiatori di aerei e comprende i voli charter, la vendita di biglietti per voli aerei per conto di altre imprese, nonche' ogni altra attivita', inclusa l'attivita' effettuata da agenzie, sempreche' sia direttamente connessa con l'esercizio della navigazione aerea.

Testo vigente dal 5 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;798~art1 · fonte del testo

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