[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato aderente al presente accordo:

  • a)ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
  • b)ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
  • c)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • d)ogni data di entrata in vigore delle modifiche o delle estensioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 3;
  • e)ogni data di entrata in vigore del presente accordo in base all'articolo 5;
  • f)ogni comunicazione ricevuta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 2;
  • g)ogni ratifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 7;
  • h)ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9;
  • i)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

[3]FATTO a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme ad ogni Stato firmatario o aderente.

[4](seguono le firme)

Testo vigente dal 19 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;795~art11 · fonte del testo

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