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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere
Legge 15 novembre 1973, n. 795
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1957
- Aggiornato al
- 19 dicembre 1973
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ogni Parte contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa un…
- Art. 3Dopo l'entrata in vigore del presente accordo in conformita' dell'articolo 4, al Comitato…
- Art. 4Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che…
- Art. 5Il presente accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri…
- Art. 6Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio…
- Art. 7Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento…
- Art. 8Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
- Art. 9Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito dello strumento di…
- Art. 10Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente…
- Art. 11Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
