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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che autorizza il Ministro per le finanze ad accordare la garanzia dello Stato italiano, fino a concorrenza del 20,5 per cento, al servizio degli interessi e dell'ammortamento dei titoli di prestito che il Governo della Repubblica d'Austria potra' emettere ai fini di una conversione totale o parziale del prestito internazionale garantito 1923-1943, collocato in Italia, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Svezia e Svizzera.
[8]L'ammontare netto da ricavare con la nuova emissione non potra' superare l'ammontare nominale dei titoli del prestito 1923-1943 in circolazione al momento della conversione.
[9]L'ammortamento del nuovo prestito di conversione dovra' aver luogo in un periodo non superiore a 25 anni.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 4 aprile 1935 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 8 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
