Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, concernente norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 2, 1° comma, alla lettera c) e' sostituita la seguente:
[10]« c) gli automezzi addetti ai servizi pubblici di linea e gli autoveicoli con licenza di circolazione di autocarro, motocarro e motofurgoncino, per trasporto merci; ».
[11]Allo stesso articolo, 1° comma, lettera d) dopo le parole: « gli autoveicoli », sono aggiunte le altre: « con licenza ».
[12]All'art. 4, e' aggiunto in fine il seguente comma:
[13]« E' concesso ai proprietari degli autoveicoli trasformati a gassogeno e a metano, di trattenere le apparecchiature complete, per applicarle sul nuovo autoveicolo, di cui al comma primo ».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a San Rossore, addi' 27 giugno 1942-XX
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]MUSSOLINI
[18]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
