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[1]«Durante l'applicazione, il detto procuratore generale percepisce sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno uguale allo stipendio spettante al grado terzo, aumentato del relativo supplemento di servizio e dell'assegno annuo per spese di rappresentanza di cui all'articolo 185, lettera c), del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 9 maggio 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rocco - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 maggio 1926 al 16 dicembre 2009
